Approvato con delibera C.C. n. 39 dell’8.06.1991 e n. 57 dell’1.08.1992, reso esecutivo dal Co.R.e.Co. di Benevento in data 22.08.1992 prot. n. 061
( già pubblicato sul B.U.R.C. del 23.12.1992, 1° supplemento al n. 51 del 21.12.1992) – modificato ed adeguato ai sensi delle Leggi n. 81/93 , n. 415/93 , di alcune disposizioni in materia di appalti pubblici di cui alla L.109/1994, al D.lgvo n. 77/95 ed alla legge n. 127/97, con deliberazione n. 20 del 27.04.1998, approvato dal Co.Re.Co , sezione di Benevento nella seduta dell’11.05.1998, prot. n.02, pubblicato sul B.U.R.C. del 23.11.1998 n. 64, adeguato con delibera C.C. n. 94 del 22.12.1999 in conformità alla legge n. 265/99, approvato dal Co.Re.Co. , sezione di Benevento nella seduta del 20.01.2000, prot.n.01,
adeguato con delibera C.C. n. 6 del 21.02.2001 , in conformità alla L. n. 212/2000 e D.L.gvo n. 267/2000, resa esecutiva dal Co.Re.Co. di BN con decisione prot. n. 01 del 5.03.2001
CAPO I - Elementi costitutivi Principi generali e programmatici del comune
Art. 1 - Elementi costitutivi del Comune di Circello denominazione territorio – sede e
Gonfalone.
1. Il Comune di Circello è Ente autonomo locale nell’ambito dei principi della Costituzione.
2. I poteri e gli istituti, di cui al presente Statuto, concorrono alla realizzazione dell'autogoverno della comunità locale.
3. Il Comune è costituito dalla popolazione residente e dal territorio storicamente riconosciuto e confinante.
4. Il Palazzo Municipale e la sede degli Organi Comunali si trovano alla Via Pescogrosso.
5. Il Comune ha un gonfalone ed un proprio stemma, il cui uso negli edifici, in cerimonie pubbliche, in documenti ufficiali, nonché l'eventuale concessione in uso dello stemma ad Enti e ad Associazioni, è disciplinato da apposito regolamento.
6. Lo stemma del Comune è costituito da un bambino “capelluto d’oro” e alato, con le braccia alzate, reggente una rotella di azzurro bordata di rosso, “caricata” di tre spighe di frumento d’oro, “impugnate” e “legate” di rosso in campo azzurro;
7. Il gonfalone del Comune è di colore giallo e reca al centro lo stemma e in alto la scritta in oro dittante “Comune di Circello”; si completa con il nastro tricolore (verde, bianco e rosso).
Art. 2 - Finalità
1. Il Comune promuove il pieno sviluppo ed il progresso civile ed economico della collettività locale, nel rispetto dei valori e degli obiettivi indicati nella Costituzione,
2. attuando una politica tendente all'affermazione dei diritti dei cittadini ed al superamento degli squilibri sociali, economici e territoriali esistenti nel proprio ambito.
3. Persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, nonché promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e delle organizzazioni di volontariato alle scelte politiche della comunità.
4. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra i compiti d’indirizzo e di controllo, spettanti agli Organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario Comunale ed ai Dirigenti. A tal fine ispira la propria attività ai seguenti criteri e principi:
a) fonda l'azione politico amministrativa sui principi di libertà, uguaglianza, solidarietà, giustizia, trasparenza e legalità;.
b) promuove iniziative tendenti all'incremento delle possibilità occupazionali dei lavoratori, alla tutela dei loro diritti ed alla valorizzazione delle loro capacità ed attitudini professionali;
c) garantisce, in armonia con le leggi dello Stato ed anche a mezzo di interventi amministrativi, la parità giuridica, sociale ed economica tra uomo e donna;
d) favorisce lo sviluppo nell'ambito delle proprie competenze di un sistema integrato di tutela della salute e di sicurezza sociale che, fondato sui principi dell'uguaglianza e della solidarietà, concorre ad assicurare ai cittadini un’esistenza libera e dignitosa, con speciale riferimento ai minori, anziani e disabili;
e) riconosce l'ambiente come bene essenziale della collettività e pertanto adotta le misure necessarie a conservarlo ed a difenderlo, attuando piani per la difesa dei suoli e del sottosuolo e per eliminare le cause d’inquinamento atmosferico, acustico e delle acque;
f) incentiva lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse naturali, turistiche e storiche, culturali ed economiche presenti sul territorio, realizzando, d'intesa con la Regione e gli altri Enti competenti, attività promozionali anche all'estero. Promuove, d'intesa con gli Istituti d’istruzione presenti sul territorio, iniziative didattiche e formative per favorire tra i giovani la conoscenza e la presa di coscienza del patrimonio storico, culturale ed ambientale del paese. A tal fine istituisce nel bilancio di previsione annuale appositi capitoli di spesa;
g) rende effettivo il diritto allo studio ed attua opportune iniziative di promozione culturale, favorendone lo sviluppo e la valorizzazione.
h) promuove iniziative a tutela della famiglia e per la valorizzazione della vita umana.
i) il Comune garantisce il rispetto delle diversità razziali, delle minoranze religiose e tutte le diversità.
l) riconosce nell'impiego culturale e sportivo del tempo libero un momento rilevante ed autonomo della formazione ed esplicazione della persona, ne favorisce la diffusione e lo sviluppo, promuovendo la realizzazione di strutture anche decentrate ed iniziative idonee, valorizzando l'attività di gruppi ed associazioni;
m) valorizza le azioni tendenti alle iniziative pubbliche e private, favorendo lo sviluppo delle forme di associazionismo e della cooperazione;
n) considera le associazioni di volontariato come soggetti di partecipazione e di contributo sociale autonomo al perseguimento degli interessi della comunità e ne agevola la formazione l'attività.
o) favorisce le relazioni con le comunità circellesi all’estero e la partecipazione delle associazioni di emigranti alla vita delle comunità
Art. 3- La Programmazione
1. Il Comune di Circello, per la realizzazione delle finalità, assume come metodo ordinatore delle proprie attività, la politica della programmazione, coordinandone i contenuti con gli analoghi strumenti statali e regionali, della Comunità Montana, della Provincia e degli altri Enti pubblici.
2. I rapporti con gli altri Comuni, con la Regione, con la Comunità Montana e con gli altri Enti sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità tra le diverse sfere di autonomia.
3. Apposito regolamento disciplina la realizzazione delle OO.PP. in esso sono stabilite le modalità di conferimento dell'incarico di progettazione, di approvazione del progetto, di finanziamento dell'opera, di appalto.
CAPO II - Organi del Comune
Art. 4 -Classificazione
Organi del Comune sono: il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta.
SEZ. I - Il Consiglio Comunale
Art. 5 - Il Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale rappresenta la Comunità cittadina costituita in conformità alla legge, ha una propria autonomia organizzativa e funzionale.
Determina l'indirizzo politico e amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione da parte del Sindaco e della Giunta. Esercita la potestà statutaria e regolamentare ed adempie alle funzioni attribuite dalle leggi statali, regionali e dal presente Statuto, adottando i provvedimenti di attuazione e ogni altro atto di interesse generale
2. Spettano al Consiglio Comunale oltre a quelle previste dall'art.42 del D. l.gvo n..267 del 18.8.2000 le seguenti competenze:
a) la nomina, la dichiarazione di decadenza e la revoca del Difensore Civico;
b) l'iniziativa legislativa per leggi e regolamenti regionali a norma dell' art. 42 dello Statuto Regione Campania;
c) nomina i Consiglieri Comunali nelle Consulte di settore, e nelle commissioni consiliari;
d) determina con regolamento le garanzie di trasparenza e correttezza amministrativa per le procedure di appalto e concorso e determina, inoltre, ai sensi dell'art. 12 della legge 7/8/1990, n. 241, i criteri e le modalità, a cui l'Amministrazione Comunale deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
e) esercita i poteri d’inchiesta tramite apposite Commissioni Consiliari.
Art. 6 - Deliberazioni d'urgenza
Le deliberazioni di competenza del Consiglio Comunale non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi dei Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni del bilancio da sottoporre a ratifica consiliare entro sessanta giorni a pena di decadenza.
Art. 7 - Prima adunanza
La prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale, disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, è convocata ed è presieduta dal Sindaco, ed è riservata alla convalida degli eletti, alla Comunicazione della Giunta .( )
Art. 7 bis – linee programmatiche
Entro il termine di giorni 30 ( trenta) , decorrenti dalla data di insediamento del consiglio comunale , sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta Comunale, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.
Ciascun consigliere comunale ha il diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche , proponendo interrogazioni , adeguamento e modifiche.
Con cadenza almeno annuale il Consiglio Comunale provvede a verificare l’attuazione di tali linee .
Al termine del mandato politico – amministrativo presenta il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e realizzazione delle linee programmatiche.
Art. 8 - Presidenza del consiglio- Competenze ed attribuzioni del Presidente
1 .Il Sindaco, quale Presidente del Consiglio comunale convoca e presiede l'assemblea e ne dirige i lavori.
2. Il Presidente tutela e garantisce il corretto esercizio effettivo delle funzioni dei Consiglieri Comunali. Esercita l'incarico con imparzialità, equilibrio ed indipendenza.
3. Il Presidente altresì:
a) Proclama il risultato delle votazioni e le decisioni assunte dal Consiglio comunale.
b) Firma, unitamente al Segretario Comunale, i verbali e gli estratti delle deliberazioni.
c) Notifica, agli interessati le nomine dei rappresentati del Consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge;
d) compie inoltre tutti gli atti indicati dal presente Statuto e Regolamento del Consiglio Comunale.
4. convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo.
5. Il Presidente del Consiglio ha sede nell'Ufficio di Presidenza e dispone delle strutture del Comune per l'esercizio delle funzioni. Deve assicurare il necessario supporto tecnico amministrativo per l'istruzione e la redazione di eventuali proposte di deliberazione sottoscritte da 1/5 dei Consiglieri.
6. Il Presidente del Consiglio non può assumere altri incarichi all'interno dell'Amministrazione Comunale.
Art. 9 - Convocazione e sedute del Consiglio Comunale
1. Il Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo ove esistono, convoca il Consiglio Comunale, ne presiede i lavori, fissa il giorno e il luogo dell'adunanza in I e in II convocazione, formula l'ordine del giorno degli argomenti da trattarsi. La convocazione deve comunque indicare il giorno, l'ora ed il luogo sia della prima che della seconda convocazione del Consiglio Comunale. La seconda convocazione deve essere prevista entro e non oltre i 5 giorni feriali.
2. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria e straordinaria. Ai fini della convocazione, sono comunque ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte all'ordine del giorno le proposte di deliberazione inerenti il bilancio di previsione ed il rendiconto della gestione.
3. il Consiglio Comunale è convocato in via straordinaria:
a) per iniziativa del Sindaco, Presidente del Consiglio Comunale;
b) su richiesta di un quinto dei Consiglieri Comunali i quali possono altresì chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno degli argomenti a trattarsi, comunque di competenza del Consiglio Comunale.
La convocazione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri oppure entro 5 giorni qualora questi motivino la particolare urgenza della trattazione.
Le proposte di deliberazioni di competenza del Consiglio Comunale sottoscritte da un quinto dei Consiglieri sono trasmesse immediatamente dal Presidente del Consiglio e ai Dirigenti che devono esprimere il proprio parere ai sensi della legge 8/6/1990 n. 142 entro tre giorni dalla richiesta.
Saranno comunque inserite all'O.D.G. del C.C. per la discussione tutti gli argomenti richiesti e sottoscritti da un quinto dei Consiglieri Comunali anche se ad essi argomenti dovesse mancare la veste e le caratteristiche di una normale proposta di deliberazione. Il Consiglio Comunale si riunisce, altresì, ad iniziativa del Comitato Regionale di controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla Legge e previa diffida.
4. L’avviso di convocazione, con allegato l’ordine del giorno, deve essere pubblicato all’Albo Pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei Consiglieri nei seguenti termini:
a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessione ordinaria,
b) almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessione straordinaria;
c) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, per i casi di urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all’ordine del giorno.
5. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei Consiglieri, salvo che dalla legge o dal regolamento non sia richiesta una maggioranza speciale. In seconda convocazione per la validità della seduta è necessaria la presenza di un terzo dei Consiglieri, senza computare il Sindaco.
6. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine della seduta di prima convocazione, ove non sia stata data formale comunicazione a tutti i Consiglieri, almeno ventiquattro ore prima e non intervenga alla seduta la maggioranza dei Consiglieri assegnati.
7. Non concorrono a determinare la validità dell’adunanza:
a) i Consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente;
b) coloro che escono dalla sala prima dell'inizio della votazione;
Art. 10 - Pubblicità delle sedute
1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.
Art. 11 - Numero legale per la validità delle deliberazioni votazioni
1. Le deliberazioni consiliari sono adottate validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata. Tra i votanti si comprendono gli astenuti, le schede bianche e quelle nulle.
2. Nei casi d'urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti e votanti.
3. Le votazioni hanno luogo con voto palese, salvi i casi in cui la legge, lo Statuto o il regolamento prevedono votazione a scrutinio segreto.
5. Per le deliberazioni relative alla contrazione dei mutui è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri assegnati anche in seconda votazione
6. Per l'adozione di strumenti urbanistici, generali e/o esecutivi, e le relative varianti, è necessario il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati anche in seconda convocazione.
6. Per l'approvazione del bilancio di previsione, del bilancio pluriennale e della relazione programmatica è necessario il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati sia in prima che in seconda convocazione.
Art. 12 - Commissioni consiliari
l. Al fine di favorire il migliore esercizio delle proprie funzioni il Consiglio Comunale si avvale di commissioni costituite nel suo seno. Dette commissioni possono essere integrate da esperti. La presidenza delle commissioni consiliari, aventi funzione di controllo o garanzia è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione, nel rispetto del criterio proporzionale.
3. Le commissioni possono essere permanenti, temporanee e speciali.
4. Le commissioni permanenti, oltre all'esame delle questioni di competenza consiliare, possono essere chiamate ad esprimere pareri su altre questioni che la Giunta od il Sindaco o singoli assessori o membri della stessa commissione ritengono di richiedere.
5. Solo nel caso d’urgenza e previa comunicazione del Sindaco al Presidente della Commissione competente per materia, si possono iscrivere deliberazioni direttamente all'ordine del giorno del Consiglio.
6. In tutti gli altri casi, invece, le proposte di deliberazione devono essere inviate al preventivo esame dell'apposita Commissione a cura del Sindaco e dell'Assessore al ramo.
7. Le Commissioni permanenti, per l'esame di specifici argomenti, possono sentire il Sindaco e gli Assessori, i funzionari del Comune, degli Enti e delle Aziende dipendenti, i rappresentanti delle forze sociali, delle associazioni, delle OO. SS., degli Enti ed organismi di partecipazione iscritti nell'apposito Albo comunale. Hanno facoltà di chiedere notizie, informazioni, dati e copie dei documenti relativi agli argomenti in esame, senza che possa essere loro opposto il segreto di ufficio.
8. Con deliberazione Consiliare, adottata a maggioranza dei Consiglieri assegnati, possono essere costituite Commissioni speciali e temporanee di studio, indagini e inchieste su questioni e materie comunque di interesse comunale. In tal senso la deliberazione stabilisce la composizione della Commissione, le prerogative, i poteri, le indennità spettanti ai commissari il termine entro il quale devono concludersi i lavori ed essere rassegnata al Consiglio la relazione.
Art. 13 - Consiglieri Comunali
1. Il Consigliere Comunale rappresenta l’intera comunità cittadina ed esercita la funzione senza vincolo di mandato.
2. Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate dal Consigliere che ha riportato la maggiore cifra individuale.
Art. 14 - Diritti dei Consiglieri
l. Le forme e le modalità per l'esercizio dei diritti sono disciplinate dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento.
2. le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni dei Consiglieri sono iscritte dal Sindaco nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale successivo, se richiesto dai Consiglieri proponenti.
Art. 15 - Doveri del Consigliere
1. Il Consigliere Comunale è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio nei casi specificamente determinati dalla legge.
2. Il Consigliere ha il dovere di intervenire alle Sedute del Consiglio Comunale e partecipare ai lavori delle commissioni delle quali fa parte.
3. Il consigliere che senza giustificato motivo non interviene a tre sedute consecutive di sessione ordinaria , viene diffidato a giustificare le assenze entro giorni 30 ( trenta ) dalla notifica della diffida. Trascorso tale termine il presidente iscrive all’ordine del giorno del consiglio comunale l’esame delle giustificazioni prodotte, con contestuale ed eventuale dichiarazione di decadenza.
Art. 16 - Dimissioni del consigliere
Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo generale dell' Ente nell' ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dímissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell' art.141 del D.L.gvo n. 267/2000 (dimissione o decadenza di almeno la metà dei consiglieri).
Art. 17 - Gruppi Consiliari
1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio, al Sindaco ed al Segretario Comunale ed indicandone il capo gruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o, nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri che abbiano, nella lista elettorale di appartenenza, riportato il maggior numero di voti.
2. Ogni gruppo dovrà essere composto da almeno due Consiglieri Comunali; in caso contrario questi ultimi si costituiranno in gruppo misto.
3. I capigruppo si riuniscono in conferenza dei capigruppo.
La conferenza è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio.
SEZ. II - La. Giunta Comunale
Art. 18 - Composizione della Giunta Comunale
l. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e dal numero massimo di Assessori previsto dalla normativa vigente, tra cui il Vice Sindaco.
2. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori prima dell'insediamento del Consiglio Comunale.
3. Un Assessore può essere nominato anche al di fuori del Consiglio Comunale purché abbiano i requisiti di compatibilità ed eleggibilità di cui al successivo art. 20 del presente Statuto.
4. Il Sindaco conferisce ai membri della Giunta le singole deleghe amministrative anche prescindendo dalle attribuzioni degli Uffici Comunali e ne informa il Consiglio.
Art. 19 - Requisiti del Vice Sindaco e degli Assessori
1. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco, o Assessori devono:
• essere in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
• non essere coniuge e parente o affine del Sindaco entro il quarto grado;
• ( Abrogato)
2. ( Abrogato )
3. In caso di assenza o impedimento temporaneo anche del Vice Sindaco le funzioni di Sindaco sono svolte dall'Assessore più anziano di età.
Art 20 - Funzionamento
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che formula l'ordine del giorno tenendo conto delle proposte degli Assessori.
La Giunta delibera validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, e con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, salvo che la legge richiede una diversa maggioranza.
Art. 21 - Attribuzione
1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune per l'attuazione degli indirizzi generali di governo.
2. Compie gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dal Presente Statuto, del Sindaco, del Segretario e dei Dirigenti.
3. I componenti della Giunta, se esterni intervengono alle adunanze del C.C. per riferire sulle questioni messe all'ordine del giorno; per sostenere le proposte della Giunta; per rispondere alle interrogazioni e alle richieste di chiarimenti e per riferire annualmente sulla propria attività.
4. Salve le competenze dei dirigenti, la Giunta provvede in materia di acquisti, alienazioni e permute immobiliari, appalti e concessioni, quando atti fondamentali del Consiglio abbiano stabilito il metodo di aggiudicazione e l'importo di massima.
5. E’ altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
Art. 22 - Attività propositive e di impulso
l. L'attività propositiva della Giunta si realizza mediante l'approvazione di proposte di deliberazioni nelle materie riservate al Consiglio.
2. L'attività di impulso consiste nella tempestività di formulazione delle proposte relative all'assunzione di atti fondamentali di competenza del Consiglio soggetti a termini di legge, nonché nel richiedere con atto formale che il Sindaco attivi su specifiche questioni il potere di chiedere la convocazione riservatogli dalla norma contenuta nell’art. 43 del D.L.gvo n. 267/2000
Art. 23 - Revoca del Vice Sindaco e/o degli Assessori
l. L'atto con cui il Sindaco revoca il Vice Sindaco, uno o più Assessori deve essere sinteticamente motivato.
2. Tale atto è comunicato al Consiglio nella prima seduta utile unitamente ai nominativi in sostituzione.
Art. 24 - Il Sindaco
1) Il Sindaco è capo dell'Amministrazione Comunale, in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione;
2) Nei casi previsti dall'art.54 del D.L.gvo n. 267/2000, esercita altresì le funzioni di Ufficiale di Governo.
3) Presta davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
4) Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.
Art. 25 - Attribuzioni di Capo della Amministrazione Comunale
1) Il Sindaco rappresenta il paese e l'Ente;
2) convoca la Prima seduta del Consiglio Comunale entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, per una data ricompresa nei dieci giorni successivi alla convocazione;
3) Nomina e revoca il Vice Sindaco e gli Assessori;
4) convoca e presiede la Giunta fissandone l'ordine del giorno;
5) nomina, designa, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e revoca i rappresentanti dei Comune presso enti, aziende, ed istituzioni;
6) stipula gli accordi di programma.;
7) coordina nell'ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, sentiti gli organismi di partecipazione, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni Pubbliche;
8) rappresenta in giudizio il Comune in proprio o a mezzo di un suo delegato.
9) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo criteri di competenza specifica e di capacità direzionale, applicando le modalità e gli altri criteri stabiliti dall'art.51 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
10) sovrintende al funzionamento dei servizi e uffici e all'esecuzione degli atti;
11) impartisce al Segretario Comunale le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, indicando le priorità nonché i criteri generali per la fissazione dell'orario di servizio ed apertura al pubblico delle attività comunali;
12) assegna nei 30 giorni successivi all’approvazione definitiva del bilancio preventivo, su proposta del Segretario Comunale, una quota parte del bilancio stesso a ciascun soggetto avente responsabilità dirigenziali in correlazione ai servizi ed attività attribuite all'Ufficio;
13) firma gli atti generali e quelli amministrativi esterni aventi contenuto discrezionale;
14) vigila sul servizio di polizia municipale;
15) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico amministrativa del Comune;
16) dirige l'attività della Giunta e ne assicura la collegialità;
17) cura l'attuazione del programma presentato ( ) al Consiglio Comunale;
18) promuove ed assume, sentita la Giunta, iniziative per concludere accordi di programma, con tutti i soggetti pubblici e privati, previsti dalla legge;
19) convoca i comizi per i referendum consultivi;
20) adotta le ordinanze ordinarie e straordinarie;
21) emette provvedimenti in materia di occupazioni d'urgenza ed espropri che la legge assegna alla competenza del Comune;
22) sovrintende alla gestione del personale nonché al funzionamento dei servizi e degli uffici;
23) è competente, comunque, per tutte le materie attribuite agli Assessori, e con provvedimento motivato può modificare le attribuzioni dei singoli Assessori.
Art. 26 - Deleghe del Sindaco
Oltre a quanto previsto dalla legge, il Sindaco può delegare al Vice Sindaco ed ai singoli Assessori l'esercizio delle sue funzioni di sovrintendenza e di quelle indicate nell'art. 6 ai numeri 7., 9., 10. e 16., del presente Statuto.
L'atto di delega scritto indica l'oggetto riferendosi ai gruppi di materie gestite dall'ufficio dirigenziale o dal responsabile del servizio e contiene l'esplicita indicazione che la gestione e la responsabilità dei risultati rimangono attribuite ai dirigenti o al responsabile.
L'atto di delega e della sua revoca è comunicato anche Consiglio Comunale e al Prefetto.
Art. 27 - Attribuzioni di vigilanza e di organizzazione
Il Sindaco:
1) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
2) promuove, tramite il segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
3) controlla l'attività urbanistico edilizia direttamente o tramite un Assessore appositamente delegato;
4) compie gli atti conservativi del Comune;
5) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le Istituzioni e le società per azioni appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, e ne informa il Consiglio Comunale;
6) coordina le funzioni di controllo che il Revisore dei Conti comunale esercita nei confronti delle istituzioni;
7) propone gli argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta da lui presieduta;
8) ha potere di delega delle sue competenze ed attribuzioni al Vice Sindaco;
9) delega particolari e specifiche attribuzioni, che attengono a materie definite ed omogenee ai singoli Assessori;
10) delega la sottoscrizione di particolari e specifici atti non rientranti nelle attribuzioni assegnate agli Assessori, al Segretario Comunale o ai Dirigenti;
11) convoca la conferenza tra i rappresentanti delle Amministrazioni interessate previste dall’art. 34, comma 3, del D.L.gvo n. 267/2000, o a partecipare ad essa;
12) sottopone per l'approvazione lo schema di accordo di programma al Consiglio o alla Giunta, in ragione, delle rispettive competenze. Egli conclude l'accordo o dichiara l'indisponibilità del Comune a concluderlo, in conformità alle determinazioni della Giunta o del Consiglio.
Art. 27 bis – Rappresentanza dell’Ente
Il Sindaco è il legale rappresentante dell’Ente .L’esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile a ciascun dirigente dell’area in base a delega rilasciata dal Sindaco.
Il Sindaco può, altresì, delegare nelle medesime forme di cui sopra , ciascun assessore per il compimento degli atti, caratterizzati da una funzione di rappresentanza politico – istituzionale.
La Giunta Comunale può formulare indirizzi di natura generale o, in base a specifiche materie da trattare, rivolti ai dirigenti per dare impulso alla promozione di vertenze giudiziarie o per definire i criteri direttivi nell’esercizio della competenza di cui al precedente comma.
Art. 28 - Il Vice Sindaco
1) Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 15 comma 4 bis della legge 19 marzo 1990 n. 55.
2) nel caso di dimissioni, impedimento permanente rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni sono assunte dal Vice Sindaco sino alle elezioni del nuovo Sindaco.
Art. 29 - Divieto generale di incarichi e consulenze
Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ai Consiglieri Comunali e vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso il Comune e presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
Art. 30 - Dimissioni dei Sindaco
1) Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio comunale, che egli stesso provvede a convocare entro il decimo giorno feriale successivo.
2) Le dimissioni, una volta trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione o dal loro annuncio diretto in Consiglio divengono irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica del Sindaco e agli altri effetti di cui all’art. 53, comma 3, del D.L.gvo n. 267/2000.
Art. 31 - Mozione di sfiducia
1) La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, sarà trattato dal Consiglio stesso, convocato per la discussione in una data ricompresa fra il decimo ed il trentesimo giorno successivo.
2) La mozione è approvata quando riceve l'assenso della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio espresso appello nominale.
Art. 32 - Effetti dell’approvazione della mozione di sfiducia
1) Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata votata la sfiducia.
2) Il Segretario informa il Prefetto per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario.
CAPO III – Struttura organizzativa e burocratica.
SEZ. I - Struttura burocratica
Art. 33 - Principi strutturali ed organizzativi
II Comune, per il conseguimento dei fini istituzionali, nonché per la realizzazione degli obiettivi della programmazione amministrativa, determina la propria organizzazione strutturale e gestionale. A tal fine, alla luce dei criteri e dei principi fissati dagli artt.4, 5 e 7 del D.Lgs. 29/93, assume, come carattere essenziale, i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità della gestione, della definizione, delle responsabilità gestionali e delle più utili valorizzazioni delle specifiche professionalità.
Art. 34 - Il Personale
1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, l'aggiornamento professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. Ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 29/93 il Comune garantisce la formazione e l'aggiornamento del personale ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali al fine di accrescerne la professionalità.
3. In ottemperanza alle leggi 626/94 e 242/96, il Comune garantisce altresì, la salute e la sicurezza dei lavoratori dipendenti, garantendo ambienti di lavoro ed attrezzature di lavoro idonei ed adeguati.
4. il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali dei proprio personale.
Art. 35 - Dirigenti
l. La direzione degli Uffici e dei servizi è affidata ai dirigenti.
2. Ai dirigenti, sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti dell'Ente:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni, ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
h) gli atti ad essi attribuiti dal presente statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.
3. Per le altre specifiche competenze dei dirigenti si fa espresso riferimento all'apposito regolamento per la dirigenza.
Art. 36 - Il Direttore Generale
1. Il Sindaco previa deliberazione della Giunta Comunale previa convenzione con altri Enti, a norma di legge può nominare un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi che provveda ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune, secondo le direttive impartite dal Sindaco.
2. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al Direttore Generale, la predisposizione di piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera a) comma 2 dell’art. 197 del D.Lg.vo n. 267/2000, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'art.11 dello stesso decreto legislativo. A tali fini, al Direttore Generale rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate i Dirigenti dell'Ente, ad eccezione del Segretario Comunale del Comune.
3. Il Direttore Generale è revocato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.
4. Fino a quando non è nominato il Direttore Generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale del Comune.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si fa riferimento al regolamento relativo alla nomina, durata, funzioni e competenze del Direttore Generale.
Art. 37 - Il Segretario Comunale
1. Il Comune ha un Segretario titolare Dirigente o funzionario pubblico dipendente dell'apposita Agenzia prevista dall’art. 102 ed iscritto all’albo di cui all’art. 98 del D.L.gvo n. 267/2000;
2. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi del Comune, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
3. In caso di nomina del Direttore Generale, di cui al precedente art. 36 il Sindaco, contestualmente al provvedimento di nomina disciplina, secondo l'ordinamento dell'Ente e nel rispetto dei loro distinti e autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario e il Direttore Generale.
4. Se non è stato nominato il direttore Generale, il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività;
5. Il Segretario Comunale inoltre:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
b) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
c) nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, oltre alle competenze di cui all'art.97 del D.L.gvo n. 267/2000, il Segretario Comunale attiva i responsabili dei servizi ad esprimere i pareri e le attestazioni descritte dalla legge;
d) può richiedere il perfezionamento della proposta e l'approfondimento dei pareri;
e) assicura l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio Comunale, dalla Giunta Comunale e dal Sindaco disponendo l'esecuzione sollecita e conforme degli atti delle deliberazioni da parte del Dirigente del Servizio, esercitando tutti i poteri, anche sostitutivi a tal fine necessari;
f) il Segretario Comunale adotta i provvedimenti relativi al personale sentite le Organizzazioni Sindacali secondo gli indirizzi del Sindaco, della Giunta e dei Consiglio Comunale nel rispetto degli accordi nazionali e decentrati. Adotta altresì, provvedimenti di mobilità intersettoriale del personale e quelli organizzativi di carattere generale;
g) il Segretario Comunale nell'esercizio dei poteri di coordinamento che gli sono attribuiti emana direttive in materia di gestione amministrativa, tenuto conto degli indirizzi formulati dal Sindaco;
h) il Segretario Comunale per l'esercizio delle sue funzioni si avvale della struttura dei servizi e del personale comunale;
i) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitigli dal Sindaco.
6. Il Sindaco nomina il Segretario che da lui dipende funzionalmente scegliendolo tra gli iscritti all'Albo di cui al comma 37 del D.L.gvo n. 267/2000.
7. Salvo il caso di revoca con provvedimento motivato del sindaco per violazione dei
doveri d'Ufficio, la nomina del Segretario avrà la durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che l'ha nominato. Egli però continua ad esercitare le proprie funzioni dopo la cessazione del predetto mandato fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento dei Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.
Art. 38 - Il Vice Segretario Comunale
Il Vice Segretario Comunale laddove è previsto dal regolamento di cui l'art.97 del D.L.gvo n. 267/2000 esercita le funzioni vicarie del Segretario Comunale, coadiuva con lo stesso e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento. Tale funzione è esercitata da un dirigente dell'Ente che ha i requisiti di legge.
SEZ. Il - I servizi pubblici locali
Art. 39 - I servizi pubblici locali
1. I servizi pubblici del Comune, rivolti alla produzione di beni e ad attività necessarie per la realizzazione di fini sociali, economici e culturali, possono essere riservati in via esclusiva all'Amministrazione Comunale o svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici e privati. I servizi riservati in via esclusiva sono quelli stabiliti dalla legge.
2. La gestione dei servizi può avvenire nelle forme stabilite dall’art. 112 del D.L.gvo n. 267/2000.
3. I modi, i tempi e le forme di organizzazione dei servizi costituiranno oggetto di apposito regolamento.
4. Il Comune determina per i servizi pubblici le tariffe ed i corrispettivi a carico degli utenti, nel rispetto della normativa vigente. I regolamenti dei singoli servizi devono prevedere la differenziazione delle tariffe con riduzioni per particolari categorie di utenti.
Art. 40 - L'istituzione dei servizi sociali
1. Per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale il Comune può prevedere la costituzione di un’apposita Istituzione.
2. L'Istituzione è un organismo strumentale del Comune dotato di autonomia gestionale.
Art. 41 - Il funzionamento della Istituzione dei servizi sociali
1 Il Comune con delibera di Consiglio Comunale di costituzione della Istituzione per i servizi sociali, adotta gli adempimenti seguenti:
a) conferisce il capitale di dotazione, costituito dai beni mobili ed immobili ed il capitale finanziario;
b) approva un apposito regolamento per il funzionamento degli Organi delle Strutture e degli Uffici dell'Istituzione;
c) approva uno schema di regolamento di contabilità;
d) dota l'istituzione del personale occorrente al buon funzionamento e per il perseguimento degli scopi.
2. Il Consiglio Comunale determina le finalità e gli indirizzi della istituzione per i servizi sociali ai quali il Consiglio d'Amministrazione della istituzione stessa dovrà conformarsi. Designa altresì i propri rappresentanti presso l'Istituzione.
SEZ III - Le aziende speciali
Art. 42 - Le aziende speciali
1. Per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale il Comune può costituire una o più aziende speciali.
2. L'azienda speciale è Ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto approvato dal Consiglio Comunale.
3. Il Consiglio Comunale designa altresì i propri rappresentanti presso l'azienda speciale.
CAPO IV – Istituto di partecipazione -
Partecipazione popolare e tutela dei diritti dei cittadini.
Art. 43- Disposizioni comuni
Le disposizioni dello Statuto relative agli istituti di partecipazione e ai diritti dei cittadini si applicano, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Circello:
a) ai cittadini residenti nel Comune di Circello benché non ancora elettori che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
b) ai cittadini non residenti nel Comune di Circello che nel Comune esercitano la propria attività di studio o di lavoro;
c) agli stranieri ed agli apolidi residenti nel Comune di Circello.
SEZ. I - Diritto di informazione
Art. 44 - Diritto di informazione
Tutti i documenti amministrativi del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge. Per quanto riguarda il diritto dei cittadini all'informazione e all'accesso alla documentazione, si rinvia, integralmente, all'apposito regolamento di accesso.
Art. 45 - L'ufficio per le relazioni con il pubblico
1. Va istituito l'ufficio per le relazioni con il pubblico, l'informazione e la partecipazione dei cittadini
Art. 46 - Forme di pubblicità
1. E’ assicurata la più ampia informazione e trasparenza ai cittadini sulle proprie attività con particolare riguardo:
a) ai bilanci preventivi e consuntivi;
b) agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;
c) alla valutazione di impatto ambientale delle opere pubbliche;
d) ai regolamenti e comunque alle iniziative che attengano a rapporti tra Pubbliche Amministrazioni e cittadini.
e) all'erogazione di contributi ad Enti, Associazioni e Privati;
SEZ.II - Iniziative consultazioni e referendum popolari
Art. 47 - Iniziative dei cittadini
1. I cittadini esercitano l'iniziativa sugli atti di competenza, del Consiglio Comunale, presentando presso la Segreteria Comunale una proposta motivata e articolata, accompagnata. da una relazione illustrativa, che rechi non meno di trecento sottoscrizioni di cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2. La Segreteria Comunale, entro quindici giorni dalla presentazione della proposta, ne esamina la regolarità formale, ne acquisisce i pareri previsti dal D.L.gv. n. 267/2000
3. La proposta è trasmessa d'ufficio alla Commissione Consiliare competente che esprime il proprio parere nei successivi quindici giorni, dandone poi comunicazione ai proponenti.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale, trascorso il termine di cui al comma precedente, inserisce la proposta nell'ordine del giorno, all'esame della prima adunanza utile del Consiglio Comunale.
Art. 48 - Istanze dei cittadini
I cittadini possono presentare petizioni ed istanze al Sindaco, depositandone il testo scritto presso la Segreteria Comunale con non meno di cento sottoscrizioni di cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
Art. 49 - Oggetto del referendum consultivo
1. Il referendum consultivo può riguardare proposte, modifiche e revoche di atti a contenuto non vincolato o questioni attinenti alle materie di competenza comunale.
2. Il referendum non e ammesso:
a) in materia di imposte, tasse, corrispettivi e tariffe;
b) per gli atti di designazione, nomina, revoca;
c) per gli atti concernenti il personale dipendente del Comune, delle Aziende e delle Istituzioni.
3. Il quesito referendario deve rispondere a requisiti di chiarezza ed omogeneità.
Art. 50 - Termine per la richiesta
1. Le richieste di referendum sono presentate entro il 30 settembre di ogni anno secondo le norme del regolamento.
2. Quando la consultazione riguarda la revoca o la modifica di un atto amministrativo, la richiesta è presentata entro un termine perentorio di 90 giorni a decorrere dalla data in cui l'atto e divenuto esecutivo.
3. Il termine di cui al precedente comma non è applicabile alle richieste di referendum concernenti regolamenti comunali, atti di pianificazione urbanistica generale o esecutiva, piani di sviluppo e adeguamento della rete commerciale, piani per la disciplina del traffico e dei trasporti.
Art. 51 - Titolari del diritto di iniziativa
1. il referendum comunale può essere indetto ad iniziativa di:
a) la Giunta Comunale;
b) un terzo dei Consiglieri Comunali;
c) il Comitato promotore della proposta.
2. Il Comitato promotore della proposta, deve essere composto da almeno tre cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Circello, e deve provvedere alla raccolta pari al 10% delle firme di cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Circello, secondo le norme del regolamento, entro il 31 dicembre dell'anno in cui è presentata la richiesta, ovvero entro novanta giorni qualora si tratti di una richiesta come da art. 50 comma 2.
Art. 52 - Comitato dei garanti
1. E istituito il Comitato dei garanti per il referendum di cui fa parte il Segretario Comunale del Comune, il Difensore Civico ove esiste ed un Magistrato designato dal Tribunale.
2. Il Comitato dei garanti:
verifica la regolarità della richiesta di referendum;
giudica sull'ammissibilità del referendum con riferimento a quanto disposto dal precedente art. 49, comma 2, del presente Statuto;
verifica la regolarità delle operazioni di voto.
Art. 53 - Indizione del referendum
1. Il Sindaco, secondo le norme di cui al regolamento, indice il referendum per una data compresa tra il 15 maggio ed il 30 giugno dell'anno successivo a quello della richiesta.
2. Il referendum non può svolgersi nel semestre anteriore alla scadenza del Consiglio
Comunale.
3. Nel caso di scioglimento del Consiglio Comunale, decadono le richieste avanzate dai soggetti di cui all'art. 51 comma 1 lettere a) e b) del presente Statuto. Restano sospese le procedure dei referendum richiesti dal Comitato dei promotori che saranno riprese su iniziativa dello stesso Comitato decorsi sei mesi dalla prima seduta del nuovo consiglio Comunale.
4. La consultazione referendaria si svolge in un’unica giornata.
Art. 54 - Esiti del voto
1. Gli esiti del voto referendario devono essere divulgati entro 48 ore dalla proclamazione dei risultati su almeno un quotidiano a maggiore diffusione locale.
2. Gli esiti del voto referendario sono posti all'ordine del giorno degli Organi comunali competenti per le eventuali determinazioni conseguenti nella prima seduta utile e, comunque, non oltre novanta giorni dalla proclamazione dei risultati.
Art. 55 - Consultazione popolare
Il Comune può consultare la popolazione su questioni di interesse comunale, secondo le modalità e con gli effetti stabiliti dal regolamento.
SEZ. III - Promozione degli organismi di partecipazione
Art. 56 - Diritti delle associazioni
1. Il Comune ha facoltà di valorizzare e sostenere le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato assicurandone la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni e garantendone l'accesso alle Strutture ed ai Servizi comunali attraverso:
a) la messa a disposizione e l'organizzazione di Strutture logistiche compatibilmente con le disponibilità.
b) la previsione di un adeguato capitolo di spesa del bilancio annuale e pluriennale compatibilmente con le disponibilità.
c) l'erogazione di contributi secondo le modalità disciplinate da apposito regolamento.
Art. 57 - Albo delle Associazioni
1. E' Istituito presso la Segreteria Comunale del Comune l'Albo delle Associazioni operanti sul territorio cittadino.
2. Nuove iscrizioni all'Albo o cancellazioni sono approvate con deliberazione della Giunta Comunale.
3. Possono iscriversi all'Albo di cui sopra le Associazioni residenti ed operanti nel Comune con Statuto regolarmente registrato.
3. All'interno dell'Albo le singole Associazioni sono raggruppate in relazioni ai settori di competenza.
SEZ. VI - Il difensore civico
Art. 58 - L'Ufficio del Difensore Civico
1. Presso l'Amministrazione Comunale di Circello può essere istituito l'Ufficio del
Difensore Civico. Al Difensore Civico, a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione, a tutela dei singoli cittadini residenti nel Comune degli Enti e delle formazioni sociali che vi hanno interesse e che ne facciano richiesta, spetta il potere di seguire l’adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti amministrativi dal D.L.gvo n. 267/2000, posti in essere dall'Amministrazione Comunale, dagli Enti Locali e dalle Aziende dipendenti, con speciale riferimento alla salvaguardia dei diritti costituzionali dei cittadini, in modo che ne siano assicurate la tempestività e la regolarità.
2. L'azione del Difensore Civico può essere promossa d'ufficio, qualora nell'esercizio nelle sue funzioni accerti che siano in corso procedimenti per l'adozione di atti di natura e contenuto identici a quelli per cui sia già stato richiesto l'intervento di cui al comma precedente, al fine di rimuovere analoghe disfunzioni ad essi comuni.
3. Il Difensore Civico non può intervenire relativamente agli atti dell'Amministrazione Comunale di contenuto meramente politico e su atti e procedimenti con riferimento ai quali sono già in corso procedure di contenzioso civile, amministrativo e tributario. Deve altresì sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia già stata investita l'Autorità Giudiziaria penale.
Art. 59 - Prerogative
1. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli Organi del Comune.
2. Comunica all'Amministrazione competente l’avvenuta proposizione del ricorso e del relativo oggetto.
3. Ha il diritto di chiedere ed ottenere dagli uffici del Comune degli Enti e delle Aziende dipendenti copia degli atti e documenti nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.
4. I destinatari delle richieste, di cui al precedente comma, sono tenuti ad evaderle tempestivamente in rapporto alla specificità di ciascuna pratica comunque non oltre il trentesimo giorno dal ricevimento di essa.
5. 1 Consiglieri Comunali non possono rivolgere richieste di intervento al Difensore Civico, ad esclusione di quella di controllo prevista dall'art. 127 del D.L.gvo n. 267/2000.
Art. 60 - Rapporti con i cittadini e gli Organi comunali
1. Il Difensore Civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini ed alle cittadine che ne abbiano provocato l'azione, invia:
a) relazioni dettagliate al Sindaco per opportune determinazioni;
b) relazioni dettagliate alla Giunta Comunale su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli Uffici;
c) relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio Comunale sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli Uffici, degli Enti e delle Aziende dipendenti oggetto del suo intervento.
2. Se nel corso dei suoi interventi il Difensore Civico viene a conoscenza di abusi, omissioni, ritardi, irregolarità e illegalità nella gestione dell'Amministrazione Comunale o degli Enti o delle Aziende dipendenti, ha l'obbligo di riferire tempestivamente al Consiglio Comunale.
3. Esercita la funzione di controllo delle deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale nei casi, modi e termini previsti dall’art. 127 del D.L.gvo n. 267/2000.
Art. 61 - Nomina e requisiti
1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio comunale a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. Se dopo la prima votazione nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede ad una seconda votazione a scrutinio segreto in cui sarà eletto alla carica di Difensore civico chi avrà riportato la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Se dopo la seconda votazione nessun candidato ottiene la maggioranza da cui il precedente comma si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.
4. Il Consiglio Comunale è convocato per la nomina del Difensore Civico almeno novanta giorni prima della scadenza dei mandato del predecessore. In caso di vacanza dell'incarico per i motivi di cui al successivo art.62 la convocazione deve avvenire entro trenta. giorni...
5. Nei novanta giorni precedenti la cessazione del mandato elettivo il Consiglio Comunale non può procedere alla nomina del Difensore Civico: il nuovo Consiglio Comunale dovrà nominare il Difensore Civico entro la seconda seduta utile e comunque non oltre trenta giorni dal suo insediamento.
6. Il Difensore Civico è scelto tra i cittadini residenti ed iscritti nelle liste elettorali del Comune di Circello da almeno due anni che per preparazione, esperienza e professionalità diano ampia garanzia di indipendenza e probità e che abbiano maturato i trentacinque anni di età e non abbiano superato i settanta anni.
7. Deve avere il diploma di laurea in legge o equipollente ed essere iscritto al corrispondente Ordine Professionale da almeno cinque anni.
8. All’Ufficio del Difensore Civico non sono eleggibili:
a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
b) i membri del Parlamento, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali.
c) i membri del Comitato regionale di Controllo sugli atti del Comune;
d) gli Amministratori di Enti od Aziende dipendenti dal Comune;
e) i Ministri di culto;
f) coloro che hanno ricoperto la carica di Amministratore comunale negli ultimi cinque anni;
9. In previsione di un'eventuale candidatura alle assemblee nazionali, regionali e provinciali, il Difensore Civico ha l'obbligo di dimettersi entro novanta giorni dalla scadenza elettorale e, comunque, non può candidarsi per il Consiglio Comunale di Circello della tornata elettorale successiva alla scadenza del suo mandato.
Art. 62 - Durata in carica
1. Il Difensore Civico dura in carica quattro anni e l'incarico non e rinnovabile.
2. Esercita la sua attività fino all'entrata in funzione del suo successore.
3. Decade in caso di perdita dei requisiti prescritti, o di sopravvenuta incompatibilità.
4. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale.
5. Il Difensore Civico può essere revocato per gravi e comprovate violazioni della legge dello Statuto e dei Regolamenti.
6. La revoca può essere richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri Comunali. Il Consiglio Comunale revoca il Difensore Civico con deliberazione motivata adottata con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune
7. Nei novanta giorni precedenti la cessazione del mandato elettivo il Consiglio Comunale non può Procedere alla revoca del Difensore Civico.
Art. 63 - Sede, dotazione organica, indennità.
1. L'Ufficio del Difensore Civico ha sede presso la Casa Comunale o in altro locale idoneo messo a disposizione dall'Amministrazione che provvede, altresì, alla fornitura di arredi, attrezzature di ufficio e di quanto altro necessario per il buon funzionamento.
2. All'Ufficio del Difensore Civico viene addetto un congruo numero di impiegati del Comune scelti di intesa tra il titolare dell'Ufficio e la Segreteria Generale.
3. Nel bilancio dei Comune è istituito un apposito capitolo destinato alle spese di funzionamento di detto Ufficio. La consistenza di detto capitolo deve essere tale da coprire i prevedibili oneri connessi all'esercizio della funzione.
4. Al Difensore Civico compete un'indennità di carica pari all'indennità del Presidente del Consiglio.
CAPO V – Disposizioni finanziarie
Art. 64 - Disposizioni finanziarie
1 Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie , addizionali e compartecipazioni a imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali e regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge e/o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per i servizi pubblici indispensabili;
3. Nell’ambito delle facoltà connesse dalla Legge il comune istituisce , sopprime e regolamenta , con deliberazione di Giunta Municipale , imposte , tasse e tariffe.
4. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal comune , nel rispetto dei principi dettati dalla L. 27 luglio 2000 n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare , l’organo competente a rispondere all’istituto dell’interpello è individuato nel responsabile del servizio.
5. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare categorie più deboli della popolazione.
Art. 64 bis– Gestione azienda agricola Casaldianni
I beni immobili , pervenuti ex legge 833/1978 e oggetto di trasferimento in proprietà all’Azienda ospedaliera” G. Rummo” di Benevento , in applicazione del D.Lg.vo n.502 e della L. R. n. 32 / 1994, continuano ad essere gestiti dal comune di Circello, fino alla definizione della controversia in atto in ordine al trasferimento
In particolare l’Azienda Agricola di Contrada “Casaldianni” continua ad essere gestita dal Comune di Circello, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
CAPO VI - Funzione normativa
Ar. 65- Statuto - Modificazioni
1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'Ordinamento Comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
4. Le modificazioni del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dall’art. 6 del D.L.gvo n. 267/2000
3. Le modificazioni dello Statuto possono essere proposte al Consiglio comunale a seguito di deliberazione della Giunta comunale o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri Comunali; è ammessa altresì l’iniziativa da parte di almeno trecento cittadini iscritti nelle liste elettorali, anche mediante la presentazione di un progetto redatto in articoli. In tale ultima ipotesi si applica la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
4. Lo Statuto e/o le sue modificazioni entro i quindici giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti alle forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità da parte dei cittadini.
5. Nessuna deliberazione di revisione dello Statuto può essere adottata se, non sia trascorso almeno un anno dalla sua entrata in vigore, salvo che nel suddetto periodo per talune norme non si appalesi la necessità di revisione, per evidenti contrasti con norme nazionali e/o regionali.
Art. 66 - Norme transitorie
1. Il Consiglio approverà nei termini indicati nel presente Statuto i regolamenti previsti ed in ogni caso non oltre un anno.
2. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa la normativa precedente.
Art. 67- Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si fa espresso riferimento alle disposizioni di legge e ai regolamenti vigenti.
Il segretario comunale il sindaco
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